Accesso Civico

L’articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 4 aprile 2013 riconosce a chiunque il diritto di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati, nei casi in cui tale obbligo sia stato omesso.

L’accesso civico semplice è il diritto in capo a “chiunque”, indipendentemente dalla titolarità di una situazione giuridica soggettiva connessa, di chiedere ed ottenere l’accesso a documenti, informazioni o dati detenuti dalla Società pubblicati o per i quali vige l’obbligo di pubblicazione.

L’accesso civico generalizzato (cd. FOIA), introdotto dal d. lgs. n.97/2016, prevede il diritto da parte di chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni detenuti dalle società, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto n.33/2013, e s.m.i., nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti (cfr. art. 5 bis).

In aggiunta alle forme di accesso civico, semplice e generalizzato, resta fermo quanto previsto dall’art. art. 22 della legge n. 241/1990 in materia di accesso ai documenti amministrativi (c.d. accesso documentale) che può essere inoltrato da “chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”.

 

Modalità di esercizio dell’accesso civico semplice e generalizzato

Le istanze di accesso civico devono essere inviate al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) di Acquedotto Lucano SpA, (Avv. Roberto Cassano), con le modalità previste dal “Regolamento per l’esercizio dell’accesso civico” approvato con delibera A.U. n.43 del 27/03/2017.

Ultimo aggiornamento

23/11/22