Il deposito cauzionale è l’importo che il gestore del servizio idrico integrato addebita sulla prima bolletta dei consumi, a tutela di eventuali inadempienze da parte dell’utente. La funzione di mera garanzia del deposito ne esclude l’assimilabilità alle quote fisse o comunque al corrispettivo dovuto per i consumi.

L’ AEEGSI con delibera n. 86/2013/R/Idr del 28.2.2013 (Disciplina del deposito cauzionale  per  il  Servizio  Idrico  Integrato), così  come  modificata  ed  integrata dalla deliberazione n. 643/2013/R/Idr del 27.12.2013 (art.34 – allegato A) e dalla deliberazione 655/2015/R/Idr del 23/12/2015 (artt. 15,16 e 39 – allegato A), ha disciplinato il metodo di calcolo del deposito cauzionale.

La disciplina prevede che il  richiedente versi, all’atto della stipula del nuovo contratto, oltre alle competenze accessorie, anche un deposito  cauzionale a garanzia degli impegni assunti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore dei corrispettivi dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo annuo attribuibile all’utente e prevede, tra l’altro, che il gestore non possa procedere alla sospensione della fornitura qualora il valore del debito dell’utente sia inferiore o pari a quello del deposito cauzionale versato.

Una volta determinato, il deposito cauzionale, dovrà essere adeguato al valore dei corrispettivi dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo annuo qualora questi subiscano variazioni positive o negative superiori al 20%. La previsione si applica anche ai contratti per i quali il deposito cauzionale addebitato in precedenza risulta pari a 0,00 euro. Qualora si verifichino dette condizioni, il gestore ricalcola il deposito cauzionale e:

a)  restituisce l’eventuale differenza a favore dell’utente finale nella prima bolletta utile;

b)  addebita l’eventuale differenza dovuta dall’utente finale rateizzandola in almeno due bollette.

Qualora l’importo dovuto dall’utente finale risulti inferiore a quello relativo al deposito cauzionale, maggiorato dei relativi interessi maturati fino alla data di riaccredito, il gestore provvede al riaccredito della differenza tramite rimessa diretta entro quarantacinque (45) giorni solari dalla data di disattivazione, ovvero di voltura, della fornitura.

Con la fattura di chiusura il gestore provvede a conguagliare i consumi e alla restituzione del deposito cauzionale versato dall’utente finale,  unitamente ai relativi interessi maturati fino alla data di riaccredito.

Il deposito cauzionale non potrà essere applicato agli utenti con consumi annui fino  a 500 mc/anno con domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito della bolletta ed agli utenti che fruiscono di agevolazioni sociali (bonus sociale, bonus integrativo o altre forme di agevolazioni a conoscenza del Gestore del Servizio Idrico Integrato).

La documentazione relativa alla normativa sul deposito cauzionale è disponibile sul sito dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) al link:

https://www.arera.it/it/docs/13/086-13.htm

Acquedotto Lucano, ha applicato il deposito cauzionale nell’ultima fatturazione, secondo le modalità previste (primo addebito del 50% dell’importo e due rate successive), alle utenze ubicate nei diversi Comuni della Regione Basilicata, ai quali non è stato addebitato nel corso degli anni.

Acquedotto Lucano incontra le Associazioni dei Consumatori – comunicato stampa del 3 dicembre 2019

 

Determina Egrib (ex-AATO) – adeguamento deposito cauzionale 

Ultimo aggiornamento

18/01/21